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 RG01 - REGOLAMENTI GENERALI ANCC S.R.L.

INDICE  

1.     Scopo e campo di applicazione

2.     Termini e definizioni

3.     Responsabilità

4.     Distribuzione

5.     Modalità di svolgimento dei controlli

6.     Validità verbale di verifica periodica / straordinaria

7.     Richiesta di copia dei verbali e tempo di archiviazione

8.     Elenco delle verifiche effettuate

9.     Riservatezza

10.  Ricorsi reclami e contenziosi

11.  Tariffario e modalità di fatturazione

12.  Ispezioni da parte di Accredia ed utilizzo del relativo marchio

 

3

15.05.2016

 

 

Modifiche par. 5, 9

 

2

 

20.01.2016

 

 

 

Modifiche par. 2, 3, 4, 5

 

1

 

26.11.2015

 

 

 

Modifiche par. 3, 5, 10

 

0

 

18.05.2015

 

 

 

prima

rev.

data

emissione:RGQ

Approvazione: DG

Descrizione emissione


1. Scopo e campo di applicazione.

Scopo

La ANCC s.r.l. (in seguito ANCC) è un Organismo di Ispezione, in iter di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e successive modifiche recepite dal DPR 214 del 5/10/2010, ad effettuare verifiche sugli impianti ascensori e montacarichi, e ad effettuare verifiche sulle piattaforme elevatrici.

Lo scopo del presente regolamento è quello di definire le modalità adottate da ANCC nei confronti della propria clientela per l’effettuazione delle verifiche periodiche biennali, e verifiche straordinarie, sui macchinari adibiti a trasporto di persone e cose.

Il presente regolamento si applica in Italia, isole e regioni a statuto speciale incluse, in modo uniforme ed imparziale per tutti i tipi di clientela, pubblica e privata, senza nessun tipo di pregiudizi e senza farsi condizionare da clientela appartenente ad associazioni, gruppi particolari pubblici o privati ed indipendentemente dal numero di commesse da verificare.

Ai fini della trasparenza e correttezza la ditta garantisce e dichiara che nelle attività di certificazione e controllo:

•          Non svolge né direttamente né indirettamente tramite altre società collegate alcuna attività di consulenza nel campo della verifica;

•          Non svolge né direttamente né indirettamente attività di progettazione nel campo ascensoristico e componentistico;

•          Non svolge qualsivoglia attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbero compromettere la riservatezza e l’imparzialità dei processi di verifica e certificazione degli ascensori e componenti.

Campo di applicazione

I campi di applicazione  normativi sono di seguito  descritti:

Ascensori e macchinari per trasporto di cose e persone.

1)  ART 13 DEL DPR 162/99 “ Verifiche Periodiche” 

2)  ART 14 DEL DPR 162/99 “ Verifiche straordinarie”

Le norme di riferimento sono richiamate nel manuale della Qualità ANCC, e/o nei documenti in esso richiamati.

2.           Termini e definizioni

La terminologia utilizzata da ANCC è in conformità a quanto previsto in:

•          DPR n. 162 del 30 aprile 1999: Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva europea n. 95/16 sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;

•          DPR n. 214 del 5 ottobre 2010 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (10G0233)

·                 D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 “Regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

·                 ISO/IEC 17000:2005 valutazione della conformità – vocabolario e principi generali

·                 UNI EN ISO 9000-2005 – Fondamenti e terminologia.

3.     Responsabilità

Nel corso della esecuzione delle attività di verifica da parte di ANCC, sia questa che il cliente (manutentore / amministratore / proprietario / legale rappresentante ecc. a seconda delle situazioni) devono assolvere a determinate responsabilità. Il relativo dettaglio è riportato nel modulo di contratto ANCC MD01/PQ05 “Domanda di verifica periodica biennale su ascensori, montacarichi, Piattaforme elevatrici, oppure MD02/PQ05 “domanda di verifica straordinaria su ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici”, da ambo le parti sottoscritti prima della esecuzione delle attività. Essi rappresentano quindi i “diritti e doveri” del committente e di ANCC. In particolare:

-        Deve essere reso disponibile dal proprietario dell’ impianto un manutentore per l’ effettuazione delle operazioni sull’ impianto

-        Il contratto di verifica periodica ha validità di anni due tacitamente rinnovato salvo revoca di una delle due parti da effettuarsi con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza

-        Sono previsti, appunto, due form di contratto diversi per verifiche periodiche e straordinarie

4.     Distribuzione

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web aziendale, ed ivi tenuto aggiornato. ANCC informa i clienti di tale regolamento richiamandolo nei contratti di servizio, e su loro richiesta ne consegna direttamente copia. Informa inoltre i clienti sulla disponibilità del Regolamento e sulle eventuali relative revisioni in sede di acquisizione di nuovi contratti, o in sede di comunicazione di prossima periodica in scadenza.

5.     Modalità di svolgimento dei controlli

Le modalità di svolgimento dei controlli da parte di ANCC sono in accordo col DPR 162/99 e con le altre norme di riferimento richiamate al punto 1, e sono realizzate operativamente secondo procedure del suo SGQ aziendale, che sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitatamente al caso specifico di pertinenza.

Per le verifiche periodiche o straordinarie il cliente compila e firma i moduli già precedentemente indicati al paragrafo 3. ANCC, presa in carico la richiesta, valuta le condizioni e per esito positivo firma per accettazione i suddetti moduli; viene inviata copia al cliente, e conservata copia a cura della Amministrazione di ANCC. Nel caso in cui la domanda dovesse risultare inammissibile, ANCC informa il richiedente delle motivazioni del rifiuto.

Il conferimento accettato viene preso in carico e la verifica pianificata, con sufficiente anticipo, in accordo con il manutentore in funzione della data di precedente verifica, avvisando della scadenza il cliente al quale si ricorda anche che l’ elenco ispettori è pubblicato sul sito ed è possibile rifiutare un ispettore. Si precisa che anche in caso di verifica periodica effettuata sulla base di contratti precedentemente sottoscritti e non disdettati la pianificazione della verifica e le eventuali segnalazioni relative al superamento della scadenza biennale sono effettuate solo verso il manutentore.

 

Il verificatore inviato da ANCC esamina sul posto la documentazione tecnica, ne verifica la congruenza ed effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove di funzionamento necessario.

In particolare, le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di: esito negativo di precedente verifica periodica; incidente (anche non seguito da infortunio); modifiche costruttive dell’impianto; richiesta motivata da parte del Cliente. La procedura di verifica straordinaria si articola nelle seguenti fasi:

-           verifica documentale: la documentazione tecnica deve essere trasmessa ad ANCC preliminarmente alla attività in campo; la verifica documentale consiste nell'esame della documentazione tecnica relativa ai dispositivi di sicurezza sostituiti nell'impianto, trasmessa dal cliente preliminarmente alla verifica in campo. Nel caso di esito positivo della verifica documentale, si procederà successivamente alla verifica funzionale dell’ascensore nel luogo della sua installazione indicato dal Cliente;

-           verifica di congruità delle modifiche effettuate con la documentazione presentata e la normativa di riferimento.

Le verifiche straordinarie non modificano la periodicità per le verifiche periodiche, che restano a due anni dalla precedente.

In ogni caso, alla verifica consegue l’emissione di MD03/PQ05 “Verbale di verifica periodica ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici“, oppure di MD04/PQ05 “Verbale di verifica straordinaria ascensori/montacarichi/piattaforme elevatrici“, nel quale sono riportati gli esiti dei controlli, eventuali rilievi precisando se essi comportano esito negativo della verifica, e l’esito globale della verifica. La classificazione dei rilievi prevede infatti solo due possibilità:

-        Rilievi che comportano esito negativo della verifica

-        Rilievi che non comportano esito negativo della verifica

Al termine della Verifica l'Ingegnere incaricato consegna:

− la prima copia del verbale all’Organismo (ad uso interno e riservato alla ditta)

− la seconda copia all'Organismo per essere inviata/consegnata dallo stesso al proprietario dell’impianto;

− la terza e la quarta copia al Manutentore, una per uso proprio ed un'altra da apporre nel locale tecnico.

In caso di verifica positiva, quindi in assenza di rilievi che comportano esito negativo, una copia del rapporto viene recapitata al proprietario.

In caso di verifica negativa, quindi in presenza di uno o più rilievi che comportano esito negativo,  una copia del rapporto viene recapitata al proprietario e, oltre ciò, ANCC comunica a mezzo raccomandata o PEC tale esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza, in accordo a quanto  previsto dall’art. 13, comma 2 del DPR 162/99. I rapporti di verifica sono oggetto di supervisione da parte della Direzione Tecnica di ANCC, così come illustrato nel successivo paragrafo 6. In caso di esito negativo, l’ ispettore lo comunica immediatamente alla Direzione Tecnica per il relativo riesame ed all'Amministrazione di ANCC, che invia la comunicazione di fermo impianto all'Ufficio Comunale preposto tramite raccomandata A/R- PEC entro cinque giorni lavorativi dalla data del verbale.

Qualora, nel corso di una verifica periodica, il verificatore constati la presenza di modifiche sostanziali sull’impianto e/o sostituzione di componenti di sicurezza non preventivamente notificate, egli sospende la verifica periodica e procede, previo ottenimento di incarico dal committente, come per verifica straordinaria. Conclusa tale verifica straordinaria, viene ripresa e completata la verifica periodica interrotta e la successiva periodica viene pianificata a due anni dall’effettuazione di quest’ultima. Qualora non si ottenga il nuovo incarico per la straordinaria entro 15 giorni, né si riceva comunicazione di straordinaria con esito positivo fatta da altro Ente in relazione ai punti segnalati, si procede con rapporto negativo. Detto rapporto negativo verrà trasmesso al Proprietario e al Comune di competenza. Qualora non si ottenga il nuovo incarico per la straordinaria, o le stessa non venga comunque definita dal committente in tempi utili a poter espletare la periodica entro le scadenze prescritte, si procede per quest’ ultima con rapporto negativo.

In tutti i casi il cliente, qualora ritenga possa sussistere un conflitto di interessi con i nominativi incaricati da ANCC può obiettare a riguardo. L’ elenco ispettori è pubblicato sul sito WEB.

6.         validità di verbali di verifica periodica / straordinarita

Se trattasi di verifica periodica ai sensi del DPR 162/99-214/10-CIRC. 157296 l’ ispettore incaricato da ANCC rilascia il modulo compilato MD03/PQ05, che assume validità se non ritirato da ANCC (con raccomandata A/R, motivando la decisione – il cliente è obbligato alla restituzione del rapporto), a seguito di supervisione, entro 30 giorni dalla data di verifica. Validità del verbale: due anni dalla data del rilascio se positivo.

5)         Se trattasi di verifica straordinaria ai sensi del DPR 162/99-214/10-CIRC. 157296 l’ispettore incaricato da ANCC rilascia il modulo compilato MD04/PQ05, che assume validità se non ritirato da ANCC (con raccomandata A/R, motivando la decisione – il cliente è obbligato alla restituzione del rapporto), a seguito di supervisione, entro 30 giorni dalla data di verifica. Validità: fino alla scadenza della prossima verifica periodica se positivo.

L’ emissione di attestati e rapporti viene da parte di ANCC registrata nei propri data base di gestione e controllo.

7.         richiesta di copia dei verbali e tempo di archiviazione

Il cliente può richiedere copia di verbali già in  precedenza consegnatigli. ANCC conserva per almeno dieci anni la documentazione; oltre tale data non garantisce la riproduzione dei verbali.

8.         elenco delle verifiche effettuate

Si segnala la disponibilità, a richiesta, dell’ elenco delle verifiche effettuate.

9.         Riservatezza

Ad esclusione di disposizioni di legge, ANCC si impegna a non divulgare senza la preventiva autorizzazione del Cliente qualsivoglia informazione acquisita nel rapporto intercorso col cliente, anche se interrotto prima dell’emissione dei verbali.

Le informazioni assunte nel corso della verifica, anche se interrotta, potranno essere liberamente visionate da personale di ANCC e dai verificatori ad essa facenti parte, e dagli ispettori ACCREDIA (Ente di accreditamento in Italia).

10.       Ricorsi reclami e contenziosi

Il cliente ha diritto di presentare reclami, ricorsi al fine di:

-        Nel caso di ricorsi, richiedere il riesame di decisioni di ANCC non ritenute convenienti al cliente; esso va inoltrato a ditta per tramite di raccomandata A/R.

-        Nel caso di reclami, esprimere le proprie lagnanze/proteste verso una azione attuata da ANCC ritenuta ingiusta o dannosa nei suoi confronti; esso può essere inoltrato ad ANCC in modo qualsiasi, tra cui un punto di accesso presente a tale scopo sul sito web ANCC

I reclami possono provenire non solo dai clienti ma da parte di qualsiasi attore.

Tali opposizioni vengono trattate da ANCC secondo le procedure del Sistema Qualità aziendale da parte del “Comitato ricorsi”, composto dalle Direzioni aziendali; il riesame dei ricorsi/reclami è eseguito da personale diverso da quello che ha preso la decisione oggetto di ricorso/reclamo. ANCC si impegna a rispondere nell’arco temporale di massimo trenta giorni, salvo casi complessi nel qual caso entro lo stesso termine comunicherà all’ interessato la data di risposta finale prevista, dando di tali tempistiche congrua motivazione. Le spese di gestione di tali attività sono a carico di ANCC.

ANCC, infine, evita situazioni di contenzioso attuando tutte le procedure in suo possesso che seguono l’attività in tutto il suo percorso, dalla gestione del contratto, alla richiesta di documentazione, al rilascio definitivo.

In presenza comunque di situazioni siffatte, non risolvibili con un semplice chiarimento, ANCC  riserva di rivolgersi a studi legali

11.       Tariffario e modalità di fatturazione

L’accordo economico col cliente viene stabilito prima che inizi qualsiasi attività di certificazione, e viene riportato sul contratto di incarico

Gli importi concordati devono essere corrisposti ad ANCC anche se l’esito della verifica è negativo.

La fattura emessa da ANCC deve essere pagata secondo le modalità riportate sulla domanda di verifica.

ANCC si riserva di richiedere al cliente pagamenti supplementari, qualora sia costretta a tornare sull’ impianto, per effettuare prove e verifiche necessarie, a causa di problemi dovuti al cliente.

12.             Ispezioni da parte di ACCREDIA ed utilizzo del relativo marchio

Gli ispettori ACCREDIA (Ente di accreditamento in Italia) hanno il diritto di accedere alle sedi dei clienti di ANCC, in accompagnamento all’ OdC ANCC stesso, anche con preavviso minimo, pena il mancato rilascio dei verbali. Il diritto di accesso è esteso anche alle autorità di notifica (Ministero delle attività Produttive).

I clienti di ANCC sono tenuti, nel caso di utilizzo del marchio Accredia, di farlo nel rispetto dei Regolamenti Accredia; tali regolamenti possono, a richiesta, essere loro forniti da ANCC.

  


 
 
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